Art. 9
Misure previste in caso di inadempimento e in via prudenziale
In vigore dal 26 set 2013
Misure previste in caso di inadempimento e in via prudenziale
1. Le misure che le pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN devono assicurare, secondo quanto prescritto alla sezione I.7 dell’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14, sono soggette alle condizioni precisate nei seguenti paragrafi.
2. In caso di adempimento ovvero in via prudenziale, la BCN ha il diritto di adottare le seguenti misure:
a)
sospendere, limitare o escludere l’accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
b)
sospendere, limitare o escludere l’accesso della controparte alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti;
c)
risolvere tutti gli accordi e le transazioni in essere;
d)
richiedere il rimborso anticipato dei crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata;
e)
utilizzare i depositi ricevuti dalla controparte presso la BCN a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest’ultima;
f)
sospendere l’adempimento delle obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa.
3. La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure:
a)
pretendere interessi di mora;
b)
pretendere l’indennizzo delle perdite subite in seguito all’inadempimento della controparte.
4. Infine, per motivi prudenziali, la BCN può rifiutare, limitare l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività presentate dalla relativa controparte per garantire operazioni di finanziamento dell’Eurosistema.
5. La BCN ha in ogni momento facoltà di realizzare senza indebito ritardo tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente la propria esposizione debitoria.
6. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE ha facoltà di decidere in merito alle misure, compresa la sospensione, la limitazione o l’esclusione rispetto all’accesso alle operazioni di mercato dell’Eurosistema o alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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