Art. 3 · Criteri di idoneità comuni per le attività negoziabili

Art. 3

Criteri di idoneità comuni per le attività negoziabili

In vigore dal 26 set 2013
Criteri di idoneità comuni per le attività negoziabili 1.   I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i requisiti di idoneità comuni dell’Eurosistema per le attività negoziabili menzionati al paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14 e le misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili di cui alla sezione 6.4.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. 2.   Gli strumenti di debito idonei saranno dotati di: a) i) un capitale fisso e incondizionato (5); ovvero ii) un capitale incondizionato che sia ancorato forfettariamente a un unico tasso di inflazione dell’area dell’euro ad un momento dato e non contenga altre strutture complesse; e (6) b) i) cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a interessi negativi, ovvero ii) cedola variabile che non può dar luogo a interessi negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso della cedola = (tasso di riferimento * 1) ± x, con f ≤ tasso della cedola ≤ c, in cui 1) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito elencati ad un momento dato: a) un tasso del mercato monetario in euro quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi, b) un tasso di swap a scadenza costante quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA; c) il rendimento di un titolo di stato dell’area dell’euro o determinato in base a un indice collegato a diversi titoli di stato con scadenza al massimo annuale, ovvero d) un tasso di inflazione dell’area dell’euro fornito da Eurostat o da un istituto nazionale di statistica di uno Stato membro come l’HICP, e deve corrispondere al tasso di riferimento di cui alla lettera a) ii) che precede nel caso in cui il rimborso del capitale sia collegato a un tasso di riferimento, e 2) f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo) l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono espressi in cifra fissa e predeterminati all’emissione, suscettibili di variazione nel tempo, in cui f, c e x sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante il ciclo di vita dell’attività. Per le cedole variabili collegate a un tasso di inflazione di riferimento, l sarà pari a uno. 3.   Le strutture non comprese nel paragrafo 2 sono considerate inidonee. Risulterà inapplicabile, di conseguenza, l’elenco delle strutture cedolari escluse dal secondo sottoparagrafo del paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14. Le attività comprese nell’elenco di attività idonee alla data di entrata in vigore della presente decisione, divenute inidonee in forza del paragrafo 2, rimarranno idonee per i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione. 4.   In caso di cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon), fisse o variabili, la verifica dell’idoneità dell’attività rispetto alla sua struttura cedolare, sarà basata sull’intero ciclo di vita dell’attività sia in un’ottica retrospettiva che prospettica. 5.   Le cedole idonee non devono presentare opzioni a favore dell’emittente, cioè non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare nel ciclo di vita dello strumento dipendenti da una decisione dell’emittente, né in un ottica retrospettiva né in una prospettica. 6.   Cessa di trovare applicazione il secondo paragrafo della sezione 6.7 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14.
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