Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 set 2013
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in seno al Consiglio bilaterale di supervisione, di cui all’articolo 3.A dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile, in merito all’adozione di una decisione del Consiglio bilaterale di supervisione che modifica l’allegato 1 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione n. 0004 del Consiglio bilaterale di supervisione, accluso alla presente decisione.
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