Art. 9

Art. 9

In vigore dal 23 set 2013
Il 30 aprile di ogni anno il Comitato presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul rimborso delle spese di viaggio e delle indennità concesse ai beneficiari nell’anno precedente. Tale relazione specifica il numero di beneficiari, il numero di viaggi, le destinazioni, la classe di viaggio e le spese di viaggio sostenute e rimborsate, nonché le indennità concesse.
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