Art. 8

Art. 8

In vigore dal 23 set 2013
1.   A titolo di misura transitoria e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i beneficiari possono chiedere che la decisione 81/121/CEE continui a essere loro applicata fino alla fine del loro mandato che termina il 20 settembre 2015. 2.   Quando applica il paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato può decidere di applicare una riduzione agli importi fissati nella decisione 81/121/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:471:oj#art-8