Art. 3
In vigore dal 23 set 2013
Le spese di viaggio dei beneficiari sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Il Comitato fissa i massimali di rimborso adeguati al fine di garantire che le sue spese di viaggio non superino il livello contenuto nell’ambito del suo bilancio annuale adottato.
Storico versioni
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