Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 set 2013
I membri del Comitato economico e sociale europeo (il «Comitato») e i loro supplenti (i «beneficiari») hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera per le giornate di riunione, al rimborso delle loro spese di viaggio e alle indennità di distanza e di durata a norma della presente decisione.
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