Art. 1 · Disposizioni giuridiche

Art. 1

Disposizioni giuridiche

In vigore dal 6 set 2013
La decisione 2010/452/PESC è così modificata: 1) l’articolo 6 è così modificato: a) è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis.   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Disposizioni giuridiche L'EUMM Georgia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»; 4) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Meccanismo finanziario 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2013 e il 14 dicembre 2014 è pari a 26 650 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 3.   I cittadini degli Stati terzi, dello Stato ospitante e dei paesi limitrofi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EUMM Georgia. 4.   L'EUMM Georgia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. 5.   L'EUMM Georgia è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 settembre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 6.   Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUMM Georgia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»; 5) all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2014.»
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