Art. 1
In vigore dal 14 ago 2013
La decisione 2010/642/UE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Per la classificazione delle carcasse di suino presentate in conformità all’allegato V, punto B.III, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è autorizzato in Grecia, a norma del punto B.IV, paragrafo 1, di detto allegato, il ricorso al seguente metodo: apparecchio denominato “OptiScan-TP” e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato.
2. Per la classificazione delle carcasse di suino scotennate è autorizzato in Grecia, a norma dell’allegato V, punto B.IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il ricorso ai seguenti metodi:
a)
apparecchio denominato “OptiScan-TP” e relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato;
b)
apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e relativo metodo di stima, descritti nella parte II dell’allegato.»;
2)
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:437:oj#art-1