Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 ago 2013
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. 2.   Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all', paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
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