Art. 5
In vigore dal 12 ago 2013
L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4), e relative modalità di esecuzione (5). In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Storico versioni
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