Art. 4
In vigore dal 12 ago 2013
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non coinvolgono l'Unione in alcun cambiamento di scadenza, rischio di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.
2. La Commissione, se la Georgia ne fa richiesta, adotta le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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