Art. 3
In vigore dal 12 ago 2013
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi dopo il versamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.
Storico versioni
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