Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 ago 2013
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa. 2.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi dopo il versamento della prima rata. 3.   I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.
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