Art. 1
In vigore dal 12 ago 2013
1. L'Unione mette a disposizione della Georgia l'assistenza macro-finanziaria per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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