Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ago 2013
La presente decisione si applica a tutte le apparecchiature di radiocomunicazione non comprese nel campo d’applicazione della direttiva 96/98/CE e destinate all’uso su tutte le navi marittime alle quali non si applica la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 (di seguito denominate «navi marittime non SOLAS») e destinate a partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) previsto nel capitolo IV della Convenzione SOLAS, che operano in uno dei servizi seguenti: a) il servizio mobile marittimo, di cui all’.28 dei regolamenti di radiocomunicazione dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (UIT); b) il servizio satellitare mobile marittimo di cui all’.29 dei regolamenti di radiocomunicazione dell’UIT.
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