Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ago 2013
La validità della decisione 2012/96/UE e delle relative misure appropriate è prorogata fino al 20 febbraio 2014. L’applicazione delle misure appropriate rimane sospesa. Le misure appropriate sono oggetto di costante riesame e saranno applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente. Tali misure sono comunque riesaminate sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.
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