Art. 3
In vigore dal 5 ago 2013
1. L’autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell’Unione controlla i veicoli per bestiame che entrano nel territorio dell’Unione dai paesi terzi elencati nell’allegato I, al fine di verificare se siano stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un’ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame utilizzati per il trasporto di animali e previamente puliti, l’autorità competente ne dà attestazione mediante l’emissione di un certificato conforme al modello di cui all’allegato III.
3. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure:
a)
dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a un’adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;
b)
in assenza di strutture adeguate per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata, o qualora esista il rischio di fuoriuscita di residui di origine animale dal veicolo per bestiame non pulito, rifiuta l’ingresso nel territorio dell’Unione del veicolo per bestiame non adeguatamente pulito e disinfettato.
4. L’originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall’operatore responsabile o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
Storico versioni
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