Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 ago 2013
1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell’arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell’allegato I, fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all’occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l’ultimo scarico di animali o di mangimi. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello figurante nell’allegato II, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda come minimo le informazioni stabilite da detto modello. 3.   L’originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 deve essere conservato dall’autorità competente per un periodo di tre anni.
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