Art. 2
In vigore dal 2 ago 2013
1. Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica, la Lettonia e la Lituania hanno diritto a un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute per i test di laboratorio nel quadro delle misure di sorveglianza sierologiche e virologiche nei suini domestici e selvatici effettuati a decorrere dal 1o aprile 2013 in Lituania e in Bielorussia e dal 20 novembre 2012 in Lettonia.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia e dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 e non possono superare:
i)
227 000 EUR per la Lettonia;
ii)
17 000 EUR per la Lituania.
3. Le spese massime rimborsabili alla Lettonia e alla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 non possono superare in media:
i)
0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii)
5 EUR per suino selvatico sottoposto a campionamento;
iii)
2 EUR per il test ELISA;
iv)
10 EUR per il test PCR;
v)
10 EUR per il test virologico.
Storico versioni
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