Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 ago 2013
1.   Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica, la Lettonia e la Lituania hanno diritto a un contributo finanziario dell’Unione per le spese sostenute per i test di laboratorio nel quadro delle misure di sorveglianza sierologiche e virologiche nei suini domestici e selvatici effettuati a decorrere dal 1o aprile 2013 in Lituania e in Bielorussia e dal 20 novembre 2012 in Lettonia. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia e dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 e non possono superare: i) 227 000 EUR per la Lettonia; ii) 17 000 EUR per la Lituania. 3.   Le spese massime rimborsabili alla Lettonia e alla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1 non possono superare in media: i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento; ii) 5 EUR per suino selvatico sottoposto a campionamento; iii) 2 EUR per il test ELISA; iv) 10 EUR per il test PCR; v) 10 EUR per il test virologico.
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