Art. 1
In vigore dal 2 ago 2013
1. Nel contesto delle misure di emergenza adottate per la lotta contro la peste suina classica nel 2013, la Lettonia ha diritto a un contributo specifico dell’Unione per il piano di vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica da attuare in Lettonia e in Bielorussia, che ammonta:
a)
al 100 % del costo (IVA esclusa) di fornitura delle dosi di vaccino;
b)
al 50 % del costo delle retribuzioni e degli onorari pagati al personale che esegue le vaccinazioni in Lettonia e al 50 % del costo (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse alle vaccinazioni in Lettonia.
2. Gli importi massimi rimborsabili alla Lettonia per i costi di cui al paragrafo 1 non possono superare:
a)
per l’acquisto del vaccino, 0,91 EUR in media per dose;
b)
per la vaccinazione, 0,18 EUR in media per dose di vaccino distribuita in Lettonia;
c)
130 800 EUR per le spese di vaccinazione in Lettonia;
d)
91 000 EUR per le spese di vaccinazione in Bielorussia.
Storico versioni
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