Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 2013
Per un periodo transitorio che va fino al 1o ottobre 2013 gli Stati membri possono continuare ad autorizzare la reintroduzione nell’Unione europea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi per un periodo non superiore a 30 giorni quando siano accompagnati da un certificato veterinario rilasciato non più tardi del 21 settembre 2013, conforme al modello di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente decisione.
Storico versioni

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