Art. 6 · Etichettatura

Art. 6

Etichettatura

In vigore dal 30 lug 2013
Etichettatura 1.   Le patate vengono introdotte nell’Unione e spostate al suo interno solo se recano un’etichetta in una delle lingue ufficiali dell’Unione che comprende quanto segue: a) l’indicazione che sono originarie del Libano; b) il nome della zona indenne da organismi nocivi; c) il nome e il numero di identificazione del produttore; d) il numero del lotto. 2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell’organizzazione libanese per la protezione delle piante.
Storico versioni

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