Art. 6
Etichettatura
In vigore dal 30 lug 2013
Etichettatura
1. Le patate vengono introdotte nell’Unione e spostate al suo interno solo se recano un’etichetta in una delle lingue ufficiali dell’Unione che comprende quanto segue:
a)
l’indicazione che sono originarie del Libano;
b)
il nome della zona indenne da organismi nocivi;
c)
il nome e il numero di identificazione del produttore;
d)
il numero del lotto.
2. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è rilasciata sotto il controllo dell’organizzazione libanese per la protezione delle piante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:413:oj#art-6