Art. 5 · Notifica di casi sospetti o confermati

Art. 5

Notifica di casi sospetti o confermati

In vigore dal 30 lug 2013
Notifica di casi sospetti o confermati 1.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui è sospettata la presenza dell’organismo nocivo interessato in seguito al saggio rapido di selezione preliminare di cui all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 93/85/CEE o al saggio di selezione preliminare di cui all’allegato I, punto 1.2, di detta direttiva. 2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e al Libano i casi in cui è confermata la presenza dell’organismo nocivo interessato in conformità all’allegato I, punti 1.1 e 1.2, della direttiva 93/85/CEE.
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