Art. 84 · Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

Art. 84

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2.   La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
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