Art. 7 · Disposizione generale

Art. 7

Disposizione generale

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Serbia avvenga in condizioni più rispettose dell’ambiente.
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