Art. 7
Protezione delle menzioni tradizionali
In vigore dal 22 lug 2013
1. In Serbia, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell’appendice 2:
a)
non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia e
b)
possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità, le menzioni tradizionali per la Serbia che figurano nell’appendice 2 non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
3. Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente titolo, per la tutela reciproca delle menzioni tradizionali di cui all’ utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti. A tal fine, le parti utilizzano i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. Se più menzioni tradizionali di cui all’appendice 2 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede e non traggano in inganno i consumatori quanto all’origine effettiva del vino. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le menzioni tradizionali omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
5. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: alla lingua o alle lingue e agli alfabeti nei quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nelle parti, come indicato nell’appendice 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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