Art. 5 · Consegna/Notifica

Art. 5

Consegna/Notifica

In vigore dal 22 lug 2013
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per: a) consegnare tutti i documenti o b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall’autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.
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