Art. 4 · Disposizione generale

Art. 4

Disposizione generale

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Serbia, segnatamente lungo i corridoi paneuropei VII e X e il collegamento ferroviario da Belgrado a Vrbnica (frontiera con il Montenegro), che fanno parte della rete principale di trasporto regionale.
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