Art. 4 · Denominazioni protette

Art. 4

Denominazioni protette

In vigore dal 22 lug 2013
Fatti salvi gli del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i prodotti di cui all’ del presente protocollo: — i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro; — le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; — le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A; b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Serbia: — i riferimenti al nome «Serbia» o altri termini utilizzati per indicare questo paese; — le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; — le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte B.
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