Art. 38
Condizioni speciali
In vigore dal 22 lug 2013
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’, si considerano:
1.1.
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a)
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b)
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’
oppure
ii)
che tali prodotti siano originari della Serbia o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’;
1.2.
prodotti originari della Serbia:
a)
i prodotti interamente ottenuti in Serbia;
b)
i prodotti ottenuti in Serbia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’
oppure
ii)
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Serbia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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