Art. 36 · Standstill

Art. 36

Standstill

In vigore dal 22 lug 2013
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti. 3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli , le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.
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