Art. 26
Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
In vigore dal 22 lug 2013
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari della Serbia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcasse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
Storico versioni
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