Art. 22 · Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

Art. 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

In vigore dal 22 lug 2013
1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
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