Art. 20

Art. 20

In vigore dal 22 lug 2013
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Serbia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Serbia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:490:oj#art-20-223