Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 lug 2013
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:
a)
Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli , paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell’, paragrafo 1), e l’;
b)
Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
—
Capitolo II Stabilimento (-56 e 58)
—
Capitolo III Prestazione di servizi (, paragrafi 2 e 3)
—
Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali ( e , tranne il paragrafo 3, seconda frase)
—
Capitolo V Disposizioni generali (-71);
c)
Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
—
, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
CAPITOLO II
Procedure di composizione delle controversie
Sezione I
Procedura di arbitrato
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:490:oj#art-2-279