Art. 2 · Gli accordi di cui all’articolo 1 del presente protocollo si applicano:

Art. 2

Gli accordi di cui all’articolo 1 del presente protocollo si applicano:

In vigore dal 22 lug 2013
(1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2), quale modificato, o b) originari della Serbia e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione serba. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria; (2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3), quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d’applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4), quale modificato, o b) sono originarie della Serbia e sono state prodotte a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria; (3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5), quale modificato, o b) sono originari della Serbia e sono stati prodotti a norma della legislazione serba, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria. (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1). (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8). (3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2005. (4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). (5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005. ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 2 ACCORDO tra la comunità e la serbia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all’ del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice NC Designazione delle merci (conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2) Dazio applicabile Quantitativi (hl) Disposizioni specifiche ex 2204 10 ex 2204 21 Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche esenzione 53 000  (1) ex 2204 29 Vini di uve fresche esenzione 10 000  (1) 2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Serbia non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. 3. Le importazioni in Serbia dei seguenti vini, di cui all’ del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice della tariffa doganale serba Designazione delle merci (conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2) Dazio applicabile Quantitativo all’entrata in vigore (hl) ex 2204 10 ex 2204 21 Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche esenzione 25 000 4. La Serbia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. 5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente allegato dell’accordo sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. 6. Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente allegato dell’accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d’accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (2), affinché il vino in questione sia conforme all’, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d’accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente. 7. Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell’andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. 8. Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. 9. Su richiesta di ognuna delle parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente allegato dell’accordo. (1)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21. (2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1). ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2 ACCORDO tra la Comunità e la Serbia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
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