Art. 18 · Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

Art. 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri. 3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo, tranne l’. ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA CECA, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELL’IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DI MALTA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità», da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso denominata «la Serbia», dall’altra, riuniti a Lussemburgo il ventinove aprile duemilaotto per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall’altra, in appresso denominato «il presente accordo», hanno adottato i testi seguenti: il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia: Allegato I () – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti industriali della Comunità Allegato II () – Definizione dei prodotti «baby beef» Allegato III () – Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità Allegato IV () – Concessioni accordate dalla Comunità ai prodotti della pesca serbi Allegato V () – Concessioni accordate dalla Serbia ai prodotti della pesca della Comunità Allegato VI () – Stabilimento: «servizi finanziari» Allegato VII () – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli: Protocollo 1 () – Scambi di prodotti agricoli trasformati Protocollo 2 () – Vino e bevande spiritose Protocollo 3 () – Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa Protocollo 4 () – In materia di trasporti terrestri Protocollo 5 () – Aiuti di Stato all’industria siderurgica Protocollo 6 () – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Protocollo 7 () – Composizione delle controversie I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Serbia hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all’ Dichiarazione comune relativa all’ Dichiarazione comune relativa all’ I plenipotenziari della Serbia hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri Съставено в Люксембург на двадесет и девети април две хиляди и осма година. Hecho en Luxemburgo, el veintinueve de abril de dosmile ocho. V Lucemburku dne dvacátého devátého dubna dva tisíce osm. Udfærdiget i Lussemburgu den niogtyvende April to tusind og otte. Geschehen zu Luxemburg am neunundzwanzigsten April zweitausendacht. Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Luxembourgis. 'Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ. Done at Lussemburgu on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and eight. Fait à Lussemburgu, le vingt-neuf avril deux mille huit. Fatto a Lussemburgo, addì ventinove aprile duemilaotto. Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada divdesmit devītajā aprīlī. Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év április huszonkilencedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u tmienja. Gedaan te Luxemburg, de negenentwintigste April tweeduizend acht. Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące ósmego. Feito em Luxemburgo, em vinte e nove de Abril de dois mil e oito. Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și nouă aprilie două mii opt. V Luxemburgu dňa dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem. V Luxembourgu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč osem. Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. Som skedde i Luxemburg den tjugonionde April tjugohundraåtta. Сачињено у Луксембургу, двадесетдеветог априла двехиљадеосме. Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Релублика България Za Českou republiku På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar cheann Na hÉireann For Ireland Για την Ελληνική Δημοκρατία Por el Reino de España Pour la République française Per la Repubblica italiana Για την Κυπριακή Δημοκρατία Latvijas Republikas vārdā Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg A Magyar Köztársaság részéről Gћal Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Pentru România Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland За Европейската общност Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunitatea Europeias Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar За Републику Србиjу DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all’ Le parti del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, a livello di attori statali e non statali, rappresenti una delle più serie minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, come ribadito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1540. La non proliferazione delle armi di distruzione di massa è quindi una preoccupazione comune delle Comunità europee, dei loro Stati membri e della Serbia. La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori rappresenta inoltre un elemento fondamentale per l’Unione europea ove debba decidere di concludere un accordo con un paese terzo. Il 17 novembre 2003, pertanto, il Consiglio ha decretato l’inserimento di una clausola di non proliferazione nei nuovi accordi con paesi terzi e ha stabilito il testo di una clausola standard (cfr. documento del Consiglio 14997/03). Da allora, tale clausola è stata inserita negli accordi tra l’Unione europea e quasi cento paesi. Come membri responsabili della comunità internazionale, l’Unione europea e la Repubblica di Serbia ribadiscono il loro totale impegno ad applicare il principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori e a rispettare integralmente i loro obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali cui aderiscono. In questo spirito, e in linea con il suddetto impegno della politica generale dell’UE e della Serbia nei confronti del principio di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori, le parti hanno deciso di inserire nell’ del presente accordo la clausola sulle armi di distruzione di massa stabilita dal Consiglio dell’Unione europea. Dichiarazione comune relativa all’ Scopo delle misure di cui all’ è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un’ulteriore trasformazione e impedire l’eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero. Tale articolo deve essere interpretato in modo da non perturbare, o da perturbare il meno possibile, gli scambi di prodotti destinati al consumo finale. Dichiarazione comune relativa all’ Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d’origine, e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all’ dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all’, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1). Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, compresa la Serbia, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue: — in applicazione dell’ del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (2), si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli; — in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell’, paragrafo 2. (1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. (2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).
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