Art. 14 · Lodi e decisioni del collegio arbitrale

Art. 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l’adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e vengono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all’unanimità di non divulgarli. CAPITOLO III Disposizioni di carattere generale
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