Art. 125

Art. 125

In vigore dal 22 lug 2013
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento serbo e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento serbo. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento serbo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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