Art. 123

Art. 123

In vigore dal 22 lug 2013
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
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