Art. 120

Art. 120

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall’altro, da membri del governo della Serbia. 2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Serbia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5.   Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
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