Art. 110 · Sicurezza nucleare

Art. 110

Sicurezza nucleare

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare: a) il miglioramento delle leggi e delle normative delle parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse; b) la promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell’energia atomica e la Serbia in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all’occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale; c) la responsabilità di terzi nel settore dell’energia nucleare.
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