Art. 11 · Periti e testimoni

Art. 11

Periti e testimoni

In vigore dal 22 lug 2013
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
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