Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
La decisione 2000/125/CE è così modificata: 1) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione vota a favore dell’approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento qualora il progetto sia stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La posizione dell’Unione in merito all’inserimento e alla conferma dell’inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9 TFUE.»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   L’Unione vota a favore di una proposta di modifica dell’accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE. Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, l’Unione esprime voto contrario alla modifica. 2.   La decisione di esprimere o meno un’obiezione ad una proposta di modifica dell’accordo parallelo presentata da un’altra parte contraente è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE.»
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