Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 lug 2013
1.   L’Italia è tenuta a farsi rimborsare dai rispettivi beneficiari della proroga di pagamento di cui all’, paragrafo 1, gli aiuti incompatibili di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   Il recupero, che riguarda unicamente coloro che hanno effettivamente usufruito della proroga di pagamento di cui all’ e hanno quindi beneficiato dell’aiuto di cui all’, deve comprendere i seguenti dati: a) gli interessi connessi alla proroga del pagamento della rata di prelievo che scadeva il 31 dicembre 2010, maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; b) gli interessi maturati sugli annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (il capitale di tali annualità è stato pagato prima che la proroga di pagamento comportasse una violazione della decisione del Consiglio), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; c) gli interessi maturati sulle annualità giunte a scadenza il 31 dicembre degli anni 2011 e 2012 (nessuna informazione dimostra che il capitale non è stato pagato alla scadenza), maggiorati degli interessi di mora maturati fino alla data del recupero effettivo; d) il capitale e gli interessi connessi alle annualità che giungono a scadenza il 31 dicembre 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, data ultima dello scadenzario istituito con decisione del Consiglio. 5.   Gli aiuti individuali concessi nell’ambito del regime di cui all’ non costituiscono aiuti di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti.
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