Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 lug 2013
1.   La Spagna deve recuperare l’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’ presso gli investitori dei GIE che ne hanno beneficiato, senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere del recupero ad altre persone. Non si effettua tuttavia alcun recupero riguardo agli aiuti concessi nell’ambito di operazioni di finanziamento in merito alle quali le autorità competenti si sono impegnate a concedere il beneficio delle misure con un atto giuridicamente vincolante adottato prima del 30 aprile 2007. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (138) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (139) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’ con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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