Art. 3 · Mandato

Art. 3

Mandato

In vigore dal 15 lug 2013
Mandato Per espletare il suo mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan l’RSUE: a) promuove la posizione dell’Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; b) mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afghane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. L’RSUE mantiene i contatti anche con altri gruppi politici afghani e altri soggetti interessati in Afghanistan; c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU e l’alto rappresentante civile dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d’azione UE per l’Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l’Afghanistan, delle conferenze di Kabul, Bonn, Istanbul, Chicago e Tokyo ed altre conferenze internazionali pertinenti, specie nei seguenti settori: — sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale, — buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente, — riforme elettorali, — riforme nel settore della sicurezza, ivi inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, dell’esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile, — promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale, — rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini, — rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto, — promozione della partecipazione delle donne all’amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace, — rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini, — agevolazione dell’assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e — maggiore efficacia della presenza e delle attività dell’Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche annuali sull’attuazione del piano d’azione dell’UE richieste dal Consiglio; e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; f) fornisce consulenza sulla partecipazione dell’Unione alle conferenze internazionali concernenti l’Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto; g) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all’Afghanistan (RECCA); h) contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo; i) fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:382:oj#art-3