Art. 9 · Destinatari

Art. 9

Destinatari

In vigore dal 10 lug 2013
Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

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