Art. 3 · Nuove tecnologie e reti informatiche

Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 10 lug 2013
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1 000 000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250 000 EUR nel caso di investimenti privati. Possono essere accettati al massimo 2 progetti di operatori privati per Stato membro e per decisione di finanziamento. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento. 3.   Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione devono soddisfare i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 4.   Qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione ai progetti di cui all’allegato I beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
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