Art. 1 · Rappresentante speciale dell'Unione europea

Art. 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

In vigore dal 9 lug 2013
La decisione 2012/329/PESC del Consiglio è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: " Rappresentante speciale dell'Unione europea Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR). Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa. Riconoscendo l’esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l’RSUE per il Corno d’Africa lavora in stretta consultazione con l’RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantiene la responsabilità primaria per tali due paesi." 2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2012 al 31 ottobre 2013 è pari a 4 900 000 EUR.".
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